Trattatistica
Stracca, con la sua costruzione dottrinale dello ius mercatorum, inaugura un percorso che si arricchisce e matura, oltre che attraverso le pronunce della Rota genovese (una delle più importanti corti giudiziarie mercantili dell'ètà moderna), con i contributi di altri autori. In particolare, alcuni giuristi dopo di lui si dedicano allo studio del contratto di assicurazione e del contratto di cambio.
Benvenuto Stracca. De mercatura. Francofurti, 1622, particolare del frontespizio.
Il contratto di assicurazione è uno dei tanti istituti tipici del diritto commerciale, derivati dalla pratica mercantile,
nata come consuetudine del diritto marittimo per l'esigenza di assicurare i carichi e le navi. Dopo alcune esitazioni iniziali, poiché, per la sua connessione con il rischio, era ritenuto pericoloso, questo contratto, diffuso nella prassi, fu riconosciuto lecito.
Jacques Savary. Le parfait négociant. Paris, 1749-1753, particolare dell'antiporta.
Il contratto di cambio non costituisce una tipologia semplice e univoca nei vari mercati, la prassi finanziaria è articolata. L'istituto della lettera di cambio o cambiale non aveva radici romanistiche ed era nata nella prassi mercantile medievale, tra l'altro, per eludere il divieto canonistico delle usure (erano vietati i prestiti ad interesse). La lettera di cambio cominciò ad essere oggetto di scambio attraverso la "girata", inaugurando così la "mobilizzazione del credito".
In linea generale, durante l'età moderna, per cambio si intendeva l'accordo bilaterale di dare una certa somma e di rendere altrettanto in un genere diverso di denaro. L'accordo si perfezionava a distanza di tempo e in diverse piazze ed aveva come elementi essenziali il consenso, la cosa e il prezzo.